Sii sempre tutelato per eventuali incidenti o danni sul lavoro.
Il chimico è il professionista che studia nuovi modelli molecolari, sperimentando, realizzando e migliorando prodotti. Il suo obiettivo è quello di ottimizzare i processi produttivi certificando che tutte le operazioni garantiscano qualità e sicurezza. Grazie alla polizza RC per Chimico il professionista può contare su una tutela assicurativa va coprire eventuali richieste di risarcimento danni presentate da terzi correlate a possibili errori, omissioni o negligenze del professionista durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, lo Studio Associato, Società di professionisti e Associazioni professionali e, qualora le attività vengano svolte in nome del contraente della polizza o dello Studio, Società o Associazione, la copertura si estende anche tutti professionisti, partners, staff e collaboratori.
L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l’obbligatorietà per tutti i chimici iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.
Le attività che copre:
Attività di controllo igiene e sicurezza del lavoro
Consulenza ecologica ed ambientale
Responsabilità dei lavori
Coordinazione per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.
Una guida esperta nella scelta della polizza più adatta alle tue esigenze, sempre disponibile per aiuto, dubbi o chiarimenti.
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La polizza chimico copre la Responsabilità Civile verso terzi per eventuali richieste di risarcimento. Le principali garanzie incluse nell’assicurazione riguardano:
I casi in cui il professionista può essere ritenuto responsabile per perdite conseguenti ad eventi da cui derivino l’interruzione o sospensione di attività aziendali di terzi
I danni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Lo smarrimento di documenti
L’errato trattamento di dati personali (privacy)
La polizza per il chimico può includere come garanzia aggiuntiva la copertura dei costi di difesa legale, operante per ogni controversia, garantendo la copertura delle spese giudiziarie fino al massimale previsto.
Un altro aspetto molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC per Chimici è la clausola di retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza.
Il periodo di retroattività dipende dalla compagnia assicurativa con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale del chimico senza alcun vincolo temporale.
La polizza di Responsabilità Civile per periti assicurativi prevede la clausola "Claims Made", che può essere tradotta come "a richiesta fatta". Sostanzialmente, il danno viene "attivato" al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento, e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.
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La polizza di RC non copre atti illeciti commessi da un professionista che non risulta iscritto all’Albo professionale dei Chimici. In particolare, tra le principali esclusioni troviamo qualsiasi tentativo di frode o atto doloso, e la copertura decade anche nel caso in cui l’assicurato risultasse a conoscenza di un illecito da egli stesso compiuto prima della stipula della polizza assicurativa.
Si tratta dell’importo massimo che un’assicurazione andrà ad erogare come risarcimento: un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.
La franchigia rappresenta l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso in cui il risarcimento danni risulterà inferiore alla franchigia, il professionista dovrà provvedere in autonomia al suo pagamento.
La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.
La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.
La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerata una violazione della normativa. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la radiazione permanente dall'albo dei professionisti.