Supportiamo la tua attività e proteggiamo voi e il vostro studio.
L’agente immobiliare si occupa di gestire la compravendita e l’affitto di immobili, mediando tra le parti coinvolte nel corso della trattativa. Grazie alla polizza RC per Agente Immobiliare il professionista potrà contare su una tutela assicurativa che andrà a coprire eventuali richieste di risarcimento danni presentate da terzi correlate a possibili errori, omissioni o negligenze del professionista al netto di limitazioni ed esclusioni specificate nelle condizioni contrattuali.
Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, gli Studi Associati, le Società di professionisti e le Associazioni professionali, e si estende anche a tutti i partners, professionisti associati, staff e collaboratori.
La Legge 57/2001 sancisce l’obbligatorietà per tutti gli agenti immobiliari iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.
Le attività che copre:
Assistenza con pratiche in materia di compra-vendite e finanziamenti
Acquisto, vendita, permuta, affittanza di immobili, terreni, attività commerciali e industriali e servizi pubblici
Appalti di lavoro e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria
La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.
Una guida esperta nella scelta della polizza più adatta alle tue esigenze, sempre disponibile per aiuto, dubbi o chiarimenti.
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La polizza RC professionale garantisce:
I casi in cui il professionista può essere ritenuto responsabile per perdite conseguenti ad eventi da cui derivino l’interruzione o sospensione di attività aziendali di terzi
I danni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Lo smarrimento di documenti
L’errato trattamento di dati personali (privacy)
I costi di difesa legale
Un altro aspetto molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC per Agente Immobiliare è la clausola di retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza.
Il periodo di retroattività dipende dalla compagnia assicurativa con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale dell’agente immobiliare senza alcun vincolo temporale.
La polizza di Responsabilità Civile per Agenti Immobiliari prevede la clausola "Claims Made", che può essere tradotta come "a richiesta fatta". Sostanzialmente, il danno viene "attivato" al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento, e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.
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La polizza di RC non copre atti illeciti commessi da un professionista che non risulta iscritto all’Albo professionale degli Agenti Immobiliari. In particolare, tra le principali esclusioni troviamo qualsiasi tentativo di frode o atto doloso, e la copertura decade anche nel caso in cui l’assicurato risultasse a conoscenza di un illecito da egli stesso compiuto prima della stipula della polizza assicurativa. La copertura assicurativa esclude inoltre diverse altre tipologie di danni legati, ad esempio, alla volontaria inosservanza di obblighi contrattuali.
Si tratta dell’importo massimo che un’assicurazione andrà ad erogare come risarcimento. Considerando la particolare natura dell’attività dell’agente immobiliare, un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.
La franchigia è l'importo che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Nel caso la richiesta di risarcimento risulti inferiore alla franchigia, sarà compito del professionista provvedere all’erogazione della cifra da risarcire senza alcun contributo da parte della compagnia.
La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.
La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L'assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico o meno. In ogni caso, in prossimità del rinnovo, il cliente verrà ricontattato per effettuare l'eventuale rinnovo.
La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerato un illecito disciplinare deontologico. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono un richiamo ufficiale, multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la radiazione permanente dall'albo dei professionisti.