Omissioni ed errori ti preoccupano? Con noi al tuo fianco puoi lavorare in serenità.
I periti edili operano nel settore dell'edilizia e nella costruzione di infrastrutture: le loro attività sono molteplici e comprendono incarichi facenti parte della pianificazione urbanistica, della gestione dei cantieri e dell'amministrazione della contabilità per l’adempimento dei lavori. Grazie a questa copertura il professionista potrà contare su di un’importante protezione assicurativa contro le richieste di risarcimento danni da terzi a causa di errori commessi durante l’esercizio dell’attività professionale. La polizza RC professionale per Perito Edile è anche una garanzia per i clienti del professionista il quale, sottoscrivendo l’assicurazione, garantirà il suo rispetto delle norme e la sua deontologia professionale.
Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, lo Studio Associato e Associazioni professionali e, qualora le attività vengano svolte in nome del contraente della polizza, dello Studio o Associazione, la copertura si estende anche a tutti i soci, partner e collaboratori.
L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l’obbligatorietà per tutti i periti edili iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.
Le attività che copre:
Progettazione
Direzione dei lavori e dei cantieri
Certificazione ambientale ed energetica
Rilievi catastali e topografici
Stime e perizie
La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.
Una guida esperta nella scelta della polizza più adatta alle tue esigenze, sempre disponibile per aiuto, dubbi o chiarimenti.
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La polizza RC professionale garantisce:
casi in cui il professionista può essere ritenuto responsabile per perdite conseguenti ad eventi da cui derivino l’interruzione o sospensione di attività aziendali di terzi
danni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
smarrimento di documenti
errato trattamento di dati personali (privacy)
costi di difesa legale
Un altro aspetto molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC per Perito Edile è la clausola di retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza.
Il periodo di retroattività dipende dalla compagnia assicurativa con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale del perito edile senza alcun vincolo temporale.
La polizza di Responsabilità Civile per Periti Edili prevede la clausola "Claims Made", che può essere tradotta come "a richiesta fatta". Sostanzialmente, il danno viene "attivato" al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento, e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.
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La polizza di RC non copre atti illeciti commessi da un professionista che non risulta iscritto all’Albo professionale dei Periti Edili. In particolare, tra le principali esclusioni troviamo qualsiasi tentativo di frode o atto doloso, e la copertura decade anche nel caso in cui l’assicurato risultasse a conoscenza di un illecito da egli stesso compiuto prima della stipula della polizza assicurativa.
Si tratta dell’importo massimo che un’assicurazione andrà ad erogare come risarcimento: un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.
La franchigia rappresenta l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso in cui il risarcimento danni risulterà inferiore alla franchigia, il professionista dovrà provvedere in autonomia al suo pagamento.
La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.
La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L'assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico o meno. In ogni caso, in prossimità del rinnovo, il cliente verrà ricontattato per effettuare l'eventuale rinnovo.
La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerato un illecito disciplinare deontologico. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono un richiamo ufficiale, multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la radiazione permanente dall'albo dei professionisti.