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La polizza RC Ingegnere garantisce al contraente una protezione contro le richieste di risarcimento danni ricevute da parte di terzi in seguito a errori, omissioni o negligenze compiute durante lo svolgimento dell’attività professionale. Va considerata anche come un’importante garanzia anche per i clienti dell’ingegnere che, sottoscrivendo la polizza, garantirà il suo rispetto per le regole e la sua deontologia professionale.
Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, lo Studio Associato e, qualora le attività vengano svolte per conto dello studio, la copertura si estende anche a tutti i soci e collaboratori.
L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l’obbligatorietà per tutti gli ingegneri iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale. Sono esenti dall’obbligo di sottoscrizione tutti gli ingegneri non iscritti all’Ordine e coloro che non esercitano la professione.
Le attività che copre:
Progettazione
Consulenza ecologica ed ambientale
Certificazioni energetiche
Direzione dei lavori e dei cantieri
Coordinazione della sicurezza
La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.
Una guida esperta nella scelta della polizza più adatta alle tue esigenze, sempre disponibile per aiuto, dubbi o chiarimenti.
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La polizza RC professionale garantisce:
Le perdite patrimoniali dovute a smarrimento o distruzione di atti e/o di documenti
Gli errori commessi nell’esercizio di dirigenza del servizio tecnico di Enti Pubblici in qualità di professionista esterno
Gli errori in fase di progettazione
I versamenti di sanzioni fiscali imposti ai propri clienti
Le perdite dovute all’interruzione e sospensione dell’attività
Un altro elemento molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC Professionale per Ingegneri è la clausola di Retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza stessa.
Il periodo di retroattività in genere dipende dalla compagnia con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale dell’ingegnere, senza alcun vincolo temporale.
L’assicurazione di Responsabilità Civile per Ingegneri prevede la clausola “Claims Made” che, in italiano, può essere tradotta come “a richiesta fatta”. Sostanzialmente, il danno viene “attivato” al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.
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La polizza di RC non copre atti illeciti commessi da un professionista che non risulta iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri e che non è quindi autorizzato ad esercitare l’attività. In particolare, tra le principali esclusioni troviamo qualsiasi tentativo di frode o atto doloso, e la copertura decade anche nel caso in cui l’assicurato risultasse a conoscenza di un illecito da egli stesso compiuto prima della stipula della polizza assicurativa. La copertura assicurativa esclude inoltre errori legati alla realizzazione di opere “ad alto rischio” e contratti nei quali il professionista è appaltatore edile.
Si tratta dell’importo massimo che un’assicurazione andrà ad erogare come risarcimento. Considerando la particolare natura dell’attività dell’ingegnere, un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.
La franchigia è l'importo che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Nel caso in cui la richiesta di risarcimento risulti inferiore alla franchigia, sarà compito del professionista provvedere all’erogazione della cifra da risarcire senza alcun contributo da parte della compagnia.
La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.
La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L'assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico o meno. In ogni caso, in prossimità del rinnovo, il cliente verrà ricontattato per effettuare l'eventuale rinnovo.
La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerata un illecito disciplinare deontologico. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono un richiamo ufficiale, multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la radiazione permanente dall'albo dei professionisti.