L’assicurazione RC professionale per Intermediari assicurativi

Nelle nostre mani la tua attività è sempre al sicuro.

IN CHE COSA CONSISTE?

Te lo spieghiamo

L’intermediario assicurativo è il professionista che media tra una compagnia assicurativa e i clienti finali fornendo loro un’assistenza continua e proponendo le soluzioni assicurative più adeguate alle esigenze di ciascuno. Grazie alla polizza RC per Intermediari Assicurativi il professionista potrà contare su una tutela assicurativa che andrà a coprire eventuali richieste di risarcimento danni presentate da terzi correlate a possibili errori, omissioni o negligenze del professionista verificatisi durante lo svolgimento dell’attività professionale.

Tutela

Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, lo Studio Associato, Società di professionisti e Associazioni professionali e, qualora le attività vengano svolte in nome del contraente della polizza o dello Studio, Società o Associazione, la copertura si estende anche tutti professionisti, partners, staff e collaboratori.

Obbligatorietá

L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l’obbligatorietà per tutti gli intermediari assicurativi iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.

Quali attivitá copre

Le attività che copre:

Attività di distribuzione

Gestione e reclami intermediari

La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.

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Nicolò

di PolizzaMigliore

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Dettagli

Che cosa copre la polizza RC Professionale intermediario

La polizza RC professionale garantisce:

1

I casi in cui il professionista può essere ritenuto responsabile per perdite conseguenti ad eventi da cui derivino l’interruzione o sospensione di attività aziendali di terzi

2

Gli errori commessi nell’esercizio di dirigenza del servizio tecnico di Enti Pubblici in qualità di professionista esterno

3

Lo smarrimento di documenti

4

L’errato trattamento di dati personali (privacy)

5

I costi di difesa legale

Particolaritá

La clausola di retroattività

Un altro aspetto molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC per Intermediari Assicurativi è la clausola di retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza.

Il periodo di retroattività dipende dalla compagnia assicurativa con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale dell’intermediario assicurativo senza alcun vincolo temporale.

La polizza di Responsabilità Civile per periti assicurativi prevede la clausola "Claims Made", che può essere tradotta come "a richiesta fatta". Sostanzialmente, il danno viene "attivato" al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento, e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.

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ECCO LE NOSTRE RISPOSTE

Le nostre garanzie:

LIMITI & ESCLUSIONI

La polizza di RC non copre atti illeciti commessi da un professionista che non risulta iscritto all’Albo professionale degli Intermediari Assicurativi. In particolare, tra le principali esclusioni troviamo qualsiasi tentativo di frode o atto doloso, e la copertura decade anche nel caso in cui l’assicurato risultasse a conoscenza di un illecito da egli stesso compiuto prima della stipula della polizza assicurativa.

MASSIMALE

Si tratta dell’importo massimo che un’assicurazione andrà ad erogare come risarcimento: un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.

Franchigia

La franchigia rappresenta l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso in cui il risarcimento danni risulterà inferiore alla franchigia, il professionista dovrà provvedere in autonomia al suo pagamento.

SCOPERTO

La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.

DURATA & RINNOVO

La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L'assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico o meno. In ogni caso, in prossimità del rinnovo, il cliente verrà ricontattato per effettuare l'eventuale rinnovo.

SANZIONI

La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerato un illecito disciplinare deontologico. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono un richiamo ufficiale, multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la radiazione permanente dall'albo dei professionisti.

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