In Italia una partica molto diffusa è la donazione tra famigliari di unità abitative, terreni o negozi. Questa pratica è favorita da diversi fattori, quali i vantaggiosi costi di transizione rispetto alla compravendita, il regime fiscale agevolato, ma anche l’intenzione di salvaguardarsi dalla tassazione applicata sulle eredità.
D’altro canto, però, la donazione porta con sé diversi inconvenienti correlati al vincolo giuridico che consegue alla donazione.
È infatti previsto che il donante non possa intaccare il proprio asse ereditario per la parte che eccede la quota "disponibile"; quindi, al fine di tutelare il diritto degli eredi legittimari, nel caso in cui il bene donato ricada nella quota di un altro erede, la trascrizione del bene può essere annullata.
La prescrizione di tale periodo di annullabilità della trascrizione si protrae 10 anni dalla data in cui il donante non è più in vita, oppure 20 anni se il donante è in vita.
A causa del vincolo giuridico prima citato, il donatario potrebbe incorrere in complicazioni nel caso in cui si trovasse nella situazione di ipotecare o di vendere il bene ricevuto.
Proprio in queste circostanze interviene la polizza donazione, che ha lo scopo di coprire i rischi derivanti dall’acquisto di beni provenienti da donazione, tutelando quindi l'acquirente di un immobile o l'istituzione che ne finanzia l'acquisto oppure la ristrutturazione.
L’obiettivo della polizza è infatti accertare la sicurezza per il compratore o l’ipotecario e quindi assicurare la commerciabilità del bene in questione, tutelando il beneficiario (acquirente o mutuante) dal danno che subirebbe nel caso in cui fosse decretata la restituzione del bene ad altri eredi legittimari.
La polizza ha una durata che va dalla data di emissione fino alla prescrizione del diritto all'azione di restituzione (20 anni se il donante è in vita e 10 anni dalla data in cui il donante non è più in vita).
Il premio è unico ed anticipato e, per quanto riguarda la somma che può essere assicurata, questa è naturalmente correlata al valore commerciale del bene al momento della sottoscrizione.
Naturalmente è possibile adeguare la somma inizialmente assicurata per tutta la durata dell'assicurazione, così da tutelare in maniera ottimale tutte le parti coinvolte.
DONAZIONE FACILE: Se sei l’acquirente o il venditore dell’immobile oggetto della donazione.
CASISTICHE DI POLIZZA: Compravendita con o senza mutuo.
La polizza DONAZIONE FACILE sostituisce l'obbligo di restituire un bene immobile donato con un pagamento diretto all'erede legittimario, in denaro e senza ipoteche, effettuato subito dopo il primo grado di giudizio. In questo modo, il proprietario del bene immobile non lo perde mai e la banca non rischia di perdere l'ipoteca.
CHI PUÒ RICHIEDERE LA POLIZZA DONAZIONE FACILE?
BANCA DONATARIO: Se sei il proprietario di un immobile ricevuto in donazione e decidi di ristrutturare, costruire o richiedere liquidità ipotecando lo stesso.
CASISTICHE DI POLIZZA: Ristrutturazione, costruzione di immobili su terreni di provenienza donativa, liquidità
La polizza BANCA DONATARIO ha lo scopo di non esporre al rischio di perdere l'ipoteca in caso di un'azione di riduzione intrapresa dal legittimario, in quanto la Compagnia provvederà a rimborsare la banca finanziatrice per l'intero capitale residuo del finanziamento.
CHI PUÒ RICHIEDERE LA POLIZZA BANCA DONATARIO?
Il donatario che sia anche legittimario del donante (colui che dona).
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