La polizza Directors & Officers è volta alla tutela di Amministratori, Dirigenti e Sindaci riguardo la responsabilità civile, in virtù degli Art. 2392,2393,2394,2395,2396 e 2407 del C.C. verso le Società, verso i creditori sociali e nei confronti di Soci e di Terzi (termine che comprende clienti, fornitori e banche)
Ad oggi il costo di una polizza D&O è facilmente sostenibile da qualsiasi società, incidendo in minima parte sulle spese della compagnia: il costo si aggira intorno a poche centinaia di Euro, ma i vantaggi da questa apportati sono indiscutibili.
È infatti consigliabile per gli amministratori avvalersi di una polizza D&O, così da evitare, in caso di accuse nei loro confronti, di doversi indebitare per sostenere i costi di difesa legale.
Questo genere di polizza presenta inoltre altri vantaggi, come ad esempio la possibilità di accedere in maniera veloce e gratuita ad una consulenza legale durante le investigazioni preliminari, anche in assenza di accuse dirette nei confronti di un amministratore.
Ricordiamo inoltre che amministratori e sindaci sono solidalmente responsabili tra loro, questo implica che l’atto illecito degli uni possa avere effetti anche sugli altri, indipendentemente dalla condotta tenuta da quest’ultimi.
La polizza D&O è rivolta a diverse realtà, può infatti essere sottoscritta da qualunque società di capitali, società cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi, istituzioni finanziarie ( banche, SIM, SGR ).
La polizza vanta una retroattività pressochè illimitata, il che rappresenta un ulteriore vantaggio per chi la sottoscrive.
Ricordiamo inoltre che questa soluzione copre anche la colpa grave, mentre sono esclusi dalla copertura il dolo e le sanzioni e/o le multe.
A seguito della riforma societaria entrata in vigore nell’anno 2004 sono stati apportati dei cambiamenti importanti nella legislazione italiana, sostituendo interi Capi del Libro V (del Lavoro) e Titolo V (delle Società) del Codice civile.
Il fine di queste riforme dichiarato dall’Unione Europea è quello di “...promuovere ed incoraggiare l'iniziativa privata a carattere imprenditoriale, semplificare e favorire la nascita e la crescita delle imprese, nonché rendere sempre più facile ed appetibile il ricorso al mercato del capitale di rischio...”.
La riforma ha visto attribuire a Organi di gestione e di controllo delle società (Amministratori, Sindaci, Direttori generali, Dirigenti e consiglieri di sorveglianza) nuove responsabilità ed è vitale ricordare che queste figure sono tenute a rispondere illimitatamente e con il proprio patrimonio personale per la violazione degli obblighi, ovvero per l’inadempienza dei doveri imposti dall’atto costitutivo e dalla Legge.
La riforma del diritto societario prevede un rinnovamento delle responsabilità degli Organi di gestione in modo proporzionale all’aumentata entità dei poteri a loro conferiti, per fare alcuni esempi possiamo citare:
-art. 2392: Devono adempiere ai doveri, imposti dalla Legge e dallo statuto, con la
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, non più con la semplice diligenza del buon mandatario;
-art. 2391: In caso di conflitto di interessi rispondono anche dei danni alla Società derivati
dall'uso a vantaggio proprio o di Terzi di dati, notizie od opportunità d'affari appresi nell'esercizio dell'incarico;
- art. 2497bis: Gli Amministratori di Società controllata sono responsabili nei confronti dei
Soci della controllata stessa e di Terzi, in caso di mancata pubblicità della soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento o del suo venir meno.
Alla luce degli obblighi di Organi di gestione e di controllo delle società e dei cambiamenti derivanti dalla riforma societaria, è indubbiamente auspicabile la sottoscrizione di una polizza D&O, al fine di tutelare al meglio il proprio operato.
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