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La polizza RC Architetto garantisce al contraente una protezione contro le richieste di risarcimento danni ricevute da parte di terzi in seguito a errori, omissioni o negligenze compiute durante lo svolgimento dell’attività professionale. Va considerata anche come un’importante garanzia anche per i clienti dell’architetto il quale, procedendo con l’attivazione della polizza, confermerà il suo rispetto per le regole e la sua deontologia professionale.
Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, lo Studio Associato e, qualora le attività vengano svolte in nome del contraente della polizza, la copertura si estende anche a tutti i soci, partner e collaboratori.
L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l’obbligatorietà per tutti gli architetti iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.
Le attività che copre:
Progettazione
Rilievi catastali e topografici
Certificazione ambientale ed energetica
Direzione dei lavori e dei cantieri
Coordinazione della sicurezza
La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.
Una guida esperta nella scelta della polizza più adatta alle tue esigenze, sempre disponibile per aiuto, dubbi o chiarimenti.
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La polizza RC professionale garantisce:
Le perdite patrimoniali dovute a smarrimento o distruzione di atti e/o di documenti
L’errata individuazione della classe energetica di immobili
Gli errori commessi nell’esercizio di dirigenza del servizio tecnico di Enti Pubblici in qualità di professionista esterno
Il pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti
Gli errori in fase di progettazione
Le perdite che l’assicurato deve pagare ai propri clienti in caso di errore quale civilmente responsabile
Un altro elemento molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC professionale per Architetti è la clausola di Retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza stessa.
Il periodo di retroattività in genere dipende dalla compagnia con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale dell’architetto, senza alcun vincolo temporale.
L’assicurazione di Responsabilità Civile per Architetti prevede la clausola “Claims Made” che, in italiano, può essere tradotta come “a richiesta fatta”. Sostanzialmente, il danno viene “attivato” al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.
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La polizza di RC non copre atti illeciti commessi da un professionista che non risulta iscritto all’Albo professionale degli Architetti e che non è quindi autorizzato ad esercitare l’attività. In particolare, tra le principali esclusioni troviamo qualsiasi tentativo di frode o atto doloso, e la copertura decade anche nel caso in cui l’assicurato risultasse a conoscenza di un illecito da egli stesso compiuto prima della stipula della polizza assicurativa. La copertura assicurativa esclude inoltre diverse altre tipologie di danni legati, ad esempio, ad eventi naturali, muffa tossica o amianto.
Rappresenta l’importo massimo che una compagnia eroga come risarcimento del danno causato dal contraente della polizza. Nel caso in cui il risarcimento risulti superiore al massimale, la parte eccedente dovrà essere coperta direttamente dal professionista. Per questo motivo è molto importante individuare un’assicurazione che garantisca un massimale sufficientemente elevato tenendo in considerazione che all’aumentare del massimale, di norma, andrà ad aumentare anche il costo della polizza.
Il massimale minimo per legge è pari € 250.000
La franchigia rappresenta l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso in cui il risarcimento danni risulterà inferiore alla franchigia, il professionista dovrà provvedere in autonomia al suo pagamento.
La clausola di scoperto è un valore percentuale del risarcimento, fissato dalle condizioni contrattuali e solitamente inferiore al 10%, che la compagnia assicurativa non coprirà come risarcimento.
In sostanza, nel caso in cui la clausola di scoperto sia del 5%, la compagnia coprirà solo il 95% del risarcimento al netto della presenza di altre limitazioni contrattuali come la franchigia e il massimale.
La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L'assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico o meno. In ogni caso, in prossimità del rinnovo, il cliente verrà ricontattato per effettuare l'eventuale rinnovo.
La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerata una violazione disciplinare. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono un richiamo ufficiale, multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la radiazione permanente dall'Albo dei professionisti.