La Polizza Responsabilità Civile Professionale per Avvocati
L’entrata in vigore della L. 247/2012 (art.12) ha reso obbligatoria per l’avvocato la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione.
Le polizze relative alla responsabilità civile dell’Avvocato garantiscono il professionista per le richieste di risarcimento danni avanzate allo stesso da parte di terzi in ragione di errori commessi nello svolgimento dell’attività professionale. La polizza avvocati tutela gli assicurati per i danni che possono altresì riguardare la conservazione dei documenti, di somme di denaro, di beni, di titoli o valori di altro genere ricevuti in custodia.
In particolare, la polizza RC professionale garantisce:
Le richieste di risarcimento, infatti, vengono sollevate principalmente per inadempimenti formali quali nullità degli atti processuali, smarrimento o distruzione di documenti, deposito tardivo di atti od omissioni.
La polizza R.C. professionale dell'avvocato non garantisce unicamente il singolo libero professionista ma, altresì, lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti (ovvero soci, partner e professionisti associati), includendo i collaboratori, i dipendenti ed i praticanti.
In particolare, oltre all’attività ordinaria forense, l’assicurazione sulla responsabilità civile professionale garantisce altresì, previa relativa indicazione del professionista nella compilazione del questionario, le attività di mediatore, delegato alle vendite, amministratore di sostegno, amministratore di condomini, libera docenza, custode giudiziario, sindaco e revisore dei conti, curatore fallimentare, liquidatore, membro di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, membro di organismo di vigilanza, codice privacy e negoziazione assistita. Tale polizza non tutela i professionisti non iscritti all'albo.
Con tale termine si intende il periodo che precede la data di decorrenza della polizza. Essa permette all’assicurato di poter essere coperto anche per omissioni od errori, per i quali sia civilmente responsabile, commessi in una data precedente a quella di stipula del contratto, a patto che l’assicurato dichiari di non esserne a conoscenza. Il decreto 22/09/2016 prevede l’obbligatorietà di retroattività illimitata e postuma decennale per cessazione definitiva dell’attività, scioglimento dello studio e morte.
Il decreto impone un massimale minimo di 350.000€ per singolo professionista con fatturato fino a 30.000€ annui. Tale massimale subirà incrementi in considerazione della tipologia di professionista (singolo professionista o studio associati) e del fatturato annuo.
L’importo della franchigia è connesso alla compagnia assicurativa prescelta nonché al fatturato del professionista.
MASSIMALE |
Massimali minimi obbligatori per fasce di fatturato:
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RETROATTIVITA’ |
Illimitata |
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POSTUMA |
Postuma di 10 anni compresa ed operante |
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RC CONDUZIONE DELLO STUDIO |
Sempre compresa ed operante |
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ESTENSIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ ORDINARIA COME INDICATO SUL QUESTIONARIO |
Sempre comprese ed operanti |
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RECESSO |
Non previsto (normato all’Art 2 Comma 2 del Decreto legislativo 238 del 2016) |
La polizza assicurativa di responsabilità civile per gli avvocati prevede la forma CLAIMS MADE, la quale garantisce le richieste di risarcimento avanzate contro gli assicurati nel periodo di validità della polizza, ma, in ragione della retroattività illimitata, relative ad atti illeciti avvenuti anche precedentemente l’inizio della copertura assicurativa, purché non noti al momento della sottoscrizione del contratto.
A differenza delle normali polizze ‘Loss Occurence’, le quali concentrano la copertura assicurativa esclusivamente per sinistri legati ad errori professionali commessi durante il periodo di validità della polizza, le polizze con clausola CLAIMS MADE pongono l’attenzione sulla data di denuncia dell’atto illecito (il periodo di validità della polizza) e non sulla data nella quale tale atto è stato effettivamente compiuto.
Per un’attività professionale quale quella dell’avvocato in cui può trascorrere parecchio tempo tra la data in cui l’illecito sia stato commesso e quella in cui venga scoperto il vantaggio è palese.
E’ bene sottolineare come le assicurazioni proposte non coprano le richieste di risarcimento derivanti da fatti e circostanze illeciti noti al momento della stipula della polizza, atti dolosi ed altre circostanze straordinarie debitamente evidenziate nei rispetti fascicoli informativi, inosservanza di obblighi assunti in maniera volontaria dall’assicurato; tra i terzi, inoltre, non rientrano i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.
La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L’assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico oppure no. In ogni caso in prossimità del rinnovo il cliente verrà ricontattato dai nostri consulenti assicurativi al fine di espletare l’eventuale rinnovo.
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