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La polizza RC Chirurgo garantisce al contraente la copertura della responsabilità civile contro eventuali richieste di risarcimento in seguito a danni, negligenze o omissioni involontarie verificatisi durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Tutela il singolo libero professionista iscritto all’Albo, lo Studio Associato, e la copertura si estende anche a tutti i collaboratori, dipendenti ed assistenti di poltrona.
L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sancisce l’obbligatorietà per tutti i chirurghi iscritti all’Albo di stipulare una polizza che garantisca la copertura di Responsabilità Civile Professionale.
Le attività che copre:
Interventi chirurgici o invasivi senza ricorso di anestesia totale
Conduzione dello studio
Attività di pronto soccorso
Attività di formazione e docenza
RCO
La mancata attivazione di una polizza professionale comporta sanzioni di vario tipo.
Una guida esperta nella scelta della polizza più adatta alle tue esigenze, sempre disponibile per aiuto, dubbi o chiarimenti.
Parla con un consulenteNicolò
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Le perdite patrimoniali dovute a smarrimento e distruzione di atti o documenti
I danni causati dalle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere, quali collaboratori e dipendenti
I danni accidentali a cose di terzi in consegna o in custodia
I danni per omissione di intervento per cure urgenti
Un altro aspetto molto importante della copertura assicurativa garantita da una polizza RC per Chirurghi è la clausola di retroattività, che consente di coprire anche il periodo precedente alla stipula della polizza.
Il periodo di retroattività dipende dalla compagnia assicurativa con cui si attiva la polizza e dalle esigenze del contraente. In alcuni casi, le polizze assicurative presentano una retroattività illimitata, andando a coprire richieste di risarcimento danni legati ad errori commessi in qualsiasi momento dell’attività professionale del chirurgo, senza alcun vincolo temporale.
La polizza di Responsabilità Civile per Chirurghi prevede la clausola "Claims Made", che può essere tradotta come "a richiesta fatta". Sostanzialmente, il danno viene "attivato" al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento, e la relativa copertura assicurativa sarà legata alle garanzie attive al momento in cui si riceve tale richiesta. Questo significa che vengono coperti anche illeciti commessi prima della decorrenza dell’assicurazione purché rientrino nel periodo di retroattività fissato dalle clausole contrattuali della polizza al momento della sottoscrizione.
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Rappresenta l’importo massimo che una compagnia eroga come risarcimento del danno causato dal contraente della polizza: un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.
Si tratta dell’importo massimo che un’assicurazione andrà ad erogare come risarcimento: un massimale molto basso può rendere la polizza RC decisamente poco vantaggiosa. Allo stesso modo però un massimale troppo alto andrà a far crescere notevolmente il premio della polizza.
La franchigia rappresenta l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso in cui il risarcimento danni risulterà inferiore alla franchigia, il professionista dovrà provvedere in autonomia al suo pagamento.
La clausola di scoperto rappresenta una percentuale sul danno che, a differenza della franchigia fissa, non è determinabile in anticipo. Indipendentemente dal suo importo, dovrà essere coperta dall’assicurato.
La polizza standard prevede una durata di 12 mesi. L'assicurato potrà scegliere se optare per il rinnovo automatico o meno. In ogni caso, in prossimità del rinnovo, il cliente verrà ricontattato per effettuare l'eventuale rinnovo.
La mancata sottoscrizione di una polizza RC professionale è considerata una violazione disciplinare. Secondo la normativa in vigore, è compito del rispettivo Ordine professionale accertare la violazione dell'obbligo di attivare una copertura RC, il quale, qualora lo ritenga necessario, dovrà anche procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare adeguata e proporzionata al caso specifico. In generale, le sanzioni principali comprendono multe pecuniarie di importo variabile a seconda dei casi e la sospensione temporanea dalla professione. Nei casi più gravi è prevista la cancellazione permanente dall'albo dei professionisti.