Maggiori informazioni sugli aspetti normativi di un sinistro stradale.
Il risarcimento per i sinistri è regolato all'interno di un'apposita parte del diritto definita Codice delle assicurazioni private. I singoli articoli sono consultabili sul sito dell'ISVAP. In particolare il risarcimento diretto è regolato dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private. Si tratta di un regolamento attuativo nato da decreto del Presidente della Repubblica datato 18 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto nel medesimo anno. Il regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 ed è stato applicato ai sinistri dal 1° febbraio. La legge 149 stabilisce in quali casi può essere applicato il risarcimento diretto e, nello specifico, quali siano le procedure da seguire. L'articolo successivo descrive le origini del 149, i suoi contenuti, i casi di esclusione e definisce l'ISVAP come istituto deputato al controllo dell'applicazione della legge.
La normale procedura di richiesta danni è invece descritta nell'articolo 148 nel quale sono indicati anche tempi e prassi da seguire per la richiesta di risarcimento. Con l'articolo 145 invece si approfondisce la differenza tra le modalità di richiesta di risarcimento danni in caso si segua la procedura classica oppure la richiesta di risarcimento diretto. Tutti sappiamo che è molto importante compilare il modulo di denuncia di sinistro, ma l'articolo 143 rafforza questo concetto definendolo come strumento fondamentale per stabilire circostanze e dinamica dei fatti.
L'intero capo V del X titolo del Codice delle Assicurazioni è invece dedicato ai sinistri che avvengono all'estero. L'articolo 151 definisce la procedura di richiesta di risarcimento. Il risarcimento potrà avvenire seguendo la normativa definita nel capo V per il proprietario di veicolo che appartenga a uno qualsiasi degli stati membri dell' Unione Europea oppure per gli stati che abbiano aderito al sistema carta verde. Nel caso in cui siano presenti le condizioni elencate nell'art. 151, chi ha diritto al risarcimento può rivolgersi direttamente all’impresa assicurativa del responsabile del sinistro.
L'articolo 152, invece, definisce con precisione la figura del mandatario per la liquidazione dei sinistri. Ogni compagnia assicurativa elegge un mandatario per ciascuno stato membro dell'UE segnalandone nome e indirizzo di modo che possa essere reperibile in caso di sinistro tra individui provenienti da diversi stati. Il mandatario risiede o è stabilito nello Stato membro per cui è stato designato. Gli aventi diritto al risarcimento saranno confortati nel sapere che il mandatario è tenuto a rivolgersi nella lingua del loro stato di provenienza. Questa figura non rappresenta però un ostacolo al danneggiato che voglia rivolgere richiesta diretta al responsabile del sinistro ossia all’impresa di assicurazione del responsabile. Ulteriori dettagli sono specificati nel suddetto articolo.
L'articolo successivo, invece, il numero 153, stabilisce la procedura di richiesta di risarcimento danni, nel caso in cui il sinistro con veicolo straniero avvenga in Italia. Anche in questo caso sarà coinvolta la figura del mandatario oppure il risarcimento sarà richiesto direttamente all'impresa assicurativa nel caso in cui il veicolo del responsabile sia assicurato all'interno dell'UE o del sistema carta verde. Se occorressero inadempimenti al risarcimento ci si potrà rivolgere all'Organismo d'indennizzo nazionale.
Sempre attinente ai sinistri con veicoli stranieri è l’articolo 154, in cui si descrive il funzionamento e lo scopo del Centro informazioni italiano, che ha il dovere di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, come specificato alla lettera a),b) e c). Mentre il successivo articolo 155 regola nel dettaglio l’accesso al Centro di informazione italiano.
Il Fondo di Garanzia Vittime della strada è l’ente a cui ci si rivolge in caso non sia possibile ottenere un risarcimento dal guidatore del veicolo responsabile,perchè quest’ultimo non ha stipulato un contratto assicurativo o il contratto non ha validità. Il Fondo di Garanzia Vittime della strada è regolato dall'articolo 285 del Codice delle assicurazioni private che ricalca quanto stabilito dall’art. 354 del Decreto Legislativo 209-2005, in seguito all'abrogazione della legge 990-1969.
Per quanto riguarda invece i sinistri catastrofali, non si può far riferimento a un preciso articolo, poiché si tratta di un accordo tra compagnie assicurative per stabilire le modalità di risarcimento in caso di incidenti che coinvolgano un numero di veicoli superiore a 39.
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