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Guida alla richiesta danni

Guida alla richiesta danni in seguito ad un incidente stradale.

Nel caso classico in cui non sia possibile attuare un risarcimento di tipo diretto è necessario seguire con attenzione le 'normali' procedure di richiesta di risarcimento danni (specificate nell'articolo 148 del Decreto legislativo n 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell'art. n. 145 del Decreto legislativo n 209/2005).

La richiesta deve essere inoltrata alla Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile dei danni, sotto forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Questa prima semplice azione è estremamente importante perchè interrompe il termine prescrizionale che, nel caso di richiesta di risarcimento danni prodotti a un terzo, prevede un margine di 5 anni da quando è stato provocato l'atto illecito (art. 2947 c.c.). Nel caso, invece, di diritti che derivano dal contratto il termine prescrizionale è di 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (art. 2952 c.c.) nell'assicurazione per la responsabilità civile; il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento dell'assicurato (art. 2952 c.c.).

È buona norma allegare sempre il modello di constatazione amichevole, utile a ricostruire le dinamiche dell'incidente e ad identificare il responsabile. Il responsabile, a sua volta, dovrà informare dell'accaduto la sua assicurazione entro tre giorni. Dovrà anche fornire i dati della propria compagnia assicuratrice alla parte lesa, in modo che possano mettersi in contatto. L'art. 1917 c.c. stabilisce infatti che "l'assicurazione è obbligata a pagare il risarcimento dovuto direttamente al terzo danneggiato se l'assicurato lo richiede".

In linea di massima l’assicurato ha, come opzione alternativa, quella di risarcire direttamente il terzo danneggiato e poi chiedere il rimborso all'assicurazione. Se non si possiede una RC Auto è necessario pagare l'intero danno di tasca propria. Una volta che la richiesta è stata inoltrata, è necessario rendere disponibile il mezzo incidentato per almeno otto giorni lavorativi a partire da quando l'assicuratore riceve la raccomandata. Questo però non limita le possibilità di dare inizio alle riparazioni, se necessarie e urgenti. La compagnia assicuratrice dovrà inoltrare un'offerta di risarcimento entro 60 giorni per danni ad oggetti, 90 giorni per lesioni personali. In caso di lesioni ad oggetti il danno viene calcolato sulla base del valore attuale del mezzo. Per calcolarlo si fa riferimento all prezzo d'acquisto meno l'età dell'oggetto e il suo uso. I danni alla persona presentano invece una casistica più complessa. Infatti la parte lesa può essere incorsa in danni fisici causanti invalidità temporanea, permanente o in quello che viene definito maggior danno, oppure ancora nel danno morale o esistenziale.

L'invalidità temporanea è determinata dal numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alle normali attività. L'invalidità permanente viene liquidata con riferimento al cosiddetto "danno biologico" che può essere determinato facendo riferimento a requisiti riguardanti l’ età del danneggiato e il grado di invalidità permanente. L'importo dovuto è determinato dalla combinazione di questi requisiti.

Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche a quelli psichici (ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari). Il maggior danno, cioè il danno il cui risarcimento supera il massimale, deve essere dimostrato in modo peculiare ed è richiesta una prova molto rigida. (ad esempio, se l'impossibilità all'attività lavorativa causata dall’incidente ha impedito al danneggiato di realizzare un determinato affare, tale danno è risarcibile). Il danno morale viene normalmente quantificato tra il 25% e il 50% del danno biologico totale (inabilità al lavoro temporanea + invalidità permanente). Nel caso in cui non ritenesse necessario presentare un'offerta la compagnia dovrà comunque comunicarlo entro i termini su indicati. A propria volta, il danneggiato, se non ritiene equa la somma offerta come risarcimento, può citare in giudizio il responsabile del sinistro, che a sua volta potrà chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione. A questo punto l’azione legale proseguirà nei confronti dell'assicurazione che si accollerà anche le spese processuali.

A partire dal 1 gennaio 2006 il passeggero che riporta lesioni in seguito all’incidente dovrà rivolgere la propria richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro. Nel caso in cui il danno superi il massimale, può chiedere la restante somma alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.

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