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Fondo garanzia vittime strada

Informazioni sul fondo di garanzia vittime della strada ?

Il fondo di garanzia per le Vittime della strada nasce nel 1969 con la legge 990 (successivamente abrogata dall'entrata in vigore del Regolamento delle Assicurazioni Private) e diventa operativo dal 12 giugno 1971. È la Consap (Concessionaria Servizi Amministrativi Pubblici) ad amministrare la gestione del fondo, avvalendosi dell'assistenza di un comitato guidato dal Presidente della Società oppure dall'Amministratore Delegato. Il comitato agisce sotto la sorveglianza del Ministero dello Sviluppo Economico i cui rappresentanti fanno parte del suddetto comitato, composto anche da rappresentanti del Ministero dell'Economia e Delle Finanze, della Consap, dell'Isvap, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Il fondo interviene per risarcire danni causati:

  • alle persone e alle cose da veicoli o natanti non identificati oppure non assicurati. Nel caso di danni alle cose, il fondo interviene soltanto per una franchigia di 500€ se i danni alla persona risultano essere gravi.
  • alle persone o alle cose da veicoli o natanti assicurati con imprese in liquidazione amministrativa coatta.
  • alle persone o alle cose da veicoli o natanti che circolano contro la volontà del proprietario.

Successivamente il decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007 (che è andato a rettificare l'art. 283 D.lgs n. 209/2005) ha modificato la finalità del Fondo di garanzia per le vittime della strada in modo che provveda a risarcire il danno anche in caso di:

  • sinistri generati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE insieme a Islanda, Norvegia e Lichtenstein) verificatisi nel lasso di tempo intercorrente tra la data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia in caso di danni alla persona che di danni alle cose.
  • sinistri generati da veicoli esteri con targa che non corrisponde, o per lo meno non corrisponde più al veicolo stesso (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia nel caso di danni alle persone che per i danni alle cose.

In questi casi il massimale è limitato al tetto stabilito dalla normativa in vigore al momento del sinistro (dall’11 giugno 2012 € 5.000.000 per danni a persona causati dal sinistro, € 1.000.000 per danni a cose procurati dal sinistro).

Il fondo è tenuto a sostituirsi al responsabile per l'obbligazione di natura risarcitoria che caratterizza il suo operato. Non esistono rapporti di solidarietà passiva tra il Fondo e il responsabile del sinistro.

Secondo quanto specificato nell’Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter), l'istruttoria e la liquidazione dei danni è demandata all'Impresa Designata, stabilita sulla base del luogo in cui è avvenuto l’incidente. La richiesta di risarcimento danni dovrà essere fatta pervenire a suddetta Impresa, avviando in questo modo l'apertura della pratica. Nel caso in cui non venga messa in atto la transazione di risarcimento, sarà necessario ricorrere in giudizio per l'ottenimento del risarcimento.

Le Imprese vengono designate dall'Isvap attraverso un provvedimento che resta in vigore per tre anni (l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del 28/12/2006).

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