Inserito da Polizzamigliore.it il 21/12/2016  

Il 21 dicembre nell’antichità segnava un importante passaggio dalle tenebre alla luce. L’IVASS sembra seguire le scie delle antiche tradizioni, facendo entrare in vigore in questa data il nuovo regolamento.

Solstizio d’Inverno: l'inizio Del Nuovo Regolamento IVASS

Le modifiche riguardano la normativa relativa all’Informativa al pubblico e all’IVASS di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa) e in particolare al Capo IV-ter (Informativa e processo di controllo prudenziale), del Codice delle assicurazioni private. Le variazioni sono state apportate in seguito all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA in tema di public disclosure e supervisory reporting. Il provvedimento risalente al 6 dicembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016.

Ambiti di applicazione

Il regolamento andrà ad interessare in particolare

  • le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
  • l’ultima società controllante italiana di cui all’art. 210, comma 2 del Codice;
  • le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. Il provvedimento mira a:
  • attuare delle procedure, dei formati e dei modelli per la relazione riguardante la solvibilità e la situazione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
  • attuare dei modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Tutto andrà realizzato tenendo conto delle direttive emanate da EIOPA riguardo ai dati da fornire alle autorità di vigilanza e alla informativa al pubblico, oltre che sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell’informativa.

Entrata in vigore

Le novità del regolamento IVASS hanno valore dal 21 dicembre 2016, fatta eccezione per alcune parti: l’articolo 28 (Limitazioni all’obbligo di informativa con frequenza superiore all’anno), 29 (Limitazioni o esoneri dall’obbligo di informativa periodica su base analitica)e 30 (Limitazioni o esoneri per imprese appartenenti a gruppi), infatti, saranno applicabili per la prima volta con riferimento alla informativa relativa al primo trimestre dell’esercizio 2017.

Potete trovare informazioni più approfondite al seguente link: IVASS, provvedimento 06/12/2016, n. 6 (G.U. 20/12/16, n.296)

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