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Come fare richiesta di risarcimento

Come fare richiesta di risarcimento?

Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona (cioè danni con invalidità permanente non superiore al 9%), di cui non si è responsabili o lo si è solo in parte, la richiesta di risarcimento dei danni deve essere fatta direttamente al proprio assicuratore ("Procedura di risarcimento diretto"). L'incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli (anche ciclomotori) entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia. La procedura si applica anche se su uno o entrambi i veicoli erano presenti altre persone (oltre ai conducenti) che abbiano subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

L'assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento al proprio assicurato entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i conducenti sottoscrivano congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). Se l'assicurato dichiara di accettare la somma offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi deve fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all'importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

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