Se acquisti un veicolo e puoi documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo di tua proprietà precedentemente assicurato, l'assicuratore (lo stesso o anche un altro) dovrà classificare il contratto relativo al veicolo acquistato sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio relativo al veicolo precedente, purchè in corso di validità, mantenendo la medesima classe di conversione universale - CU. Per i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, data di entrata in vigore del nuovo regime di targatura, che non abbiano volontariamente aderito allo stesso, tale disposizione si applica nei soli casi di furto e demolizione certificati del mezzo. Per i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, ovvero per quelli già in circolazione a questa data che abbiano volontariamente aderito al nuovo regime, la disposizione si applica anche nei casi di consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero.
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