E' facoltà della compagnia prevedere o no la sospensione. Se prevista, verificare quale sia il periodo minimo di sospensione (in genere tre mesi) per ottenere la posticipazione della scadenza contrattuale per un eguale periodo. Fare attenzione alla durata massima del periodo di sospensione, che in genere è di un anno. Quando si sospende il contratto si devono restituire all'assicuratore il contrassegno e il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare. Quando si richiede la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l'assicuratore consegna nuovamente i documenti assicurativi, posticipa la scadenza della polizza e provvede alla regolazione del premio, anche secondo la tariffa in vigore in quel momento. Se non si richiede la riattivazione nel termine massimo previsto nel contratto, questo si scioglie e conseguentemente si perde il diritto alla conservazione della classe di merito. Per la restituzione della parte di premio pagata e non goduta vedi "Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto?" Almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di proroga, l'assicuratore deve trasmettere al contraente l'attestato di rischio, unitamente ad una comunicazione scritta le recante modalità di esercizio dell'eventuale disdetta ed informazioni sul premio di rinnovo.
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