Contratto con tacito rinnovo in assenza di disdetta inviata nel termine di legge: si intende prorogato per l'annualitò successiva a meno che le parti non abbiano comunicato disdetta scritta almeno 15 giorni prima della scadenza. Contratto a tacito rinnovo in assenza di disdetta inviata nel termine di legge, per il quale l'assicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione per iscritto della disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio: al verificarsi di tale circostanza (l'aumento del premio), il contratto si intende prorogato solo in presenza di una esplicita manifestazione di volontà del contraente tesa alla prosecuzione del rapporto (ad es. il pagamento del nuovo premio), non essendo sufficiente il mero silenzio. Contratto senza tacito rinnovo ("a scadenza secca"): la polizza esaurisce i suoi effetti alla scadenza. E' opportuno tuttavia verificare se le condizioni di contratto prevedono il prolungamento della copertura anche nei 15 giorni successivi alla scadenza (periodo di tolleranza o di comporto) e a quali condizioni. Nel caso di disdetta formulata dall'assicuratore, il contratto si scioglie ma la compagnia è obbligata a dare una nuova copertura qualora l'assicurato, nonostante la disdetta, chieda nuovamente di assicurarsi presso di essa.
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