Un anno a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio. Se alla scadenza stabilita il contraente non paga i premi successivi (i premi alla scadenza annuale o anche le rate successive alla prima in caso di pagamento frazionato), il contratto si sospende dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Nei contratti a tacito rinnovo esiste un periodo di quindici giorni dalla scadenza del premio, sia quella annua che quelle infrannuali se il pagamento è frazionato (periodo di tolleranza o di comporto) durante il quale l'assicuratore è obbligato per legge nei confronti del danneggiato per gli eventuali sinistri causati dal proprio assicurato, nonostante che questi non abbia ancora pagato il premio e salvo che non abbia presentato disdetta, nel qual caso la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza annua. Nei contratti senza tacito rinnovo , "a scadenza secca", il periodo di tolleranza si applica di diritto solo alle scadenze infrannuali (cioè alle rate successive alla prima in caso di pagamento frazionato) e non alla scadenza annuale, quando il contratto cessa automaticamente di avere effetti. E' opportuno tuttavia controllare le condizioni contrattuali poiché spesso le imprese prevedono il periodo di tolleranza anche in questo tipo di contratti subordinandolo però, nella maggior parte dei casi, alla stipula della nuova polizza presso di sè entro lo stesso termine di 15 giorni. In caso di furto del veicolo, il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. L'assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio relativa al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia a quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione, detratto un importo corrispondente all'imposta sulle assicurazioni e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagati dalla compagnia. Non si deve confondere la durata della copertura obbligatoria r.c. auto con quella volontaria contro il furto, solitamente prestata in accessorio alla prima, che rimane di un anno nonostante il furto, con l'obbligo del contraente di continuare a pagare le eventuali rate residue successive al furto fino alla scadenza annua del contratto.
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