La clausola di franchigia è la condizione contrattuale in virtù della quale una parte del costo del sinistro liquidato dall'impresa al terzo danneggiato resta a carico del contraente, che dovrà quindi restituirla alla compagnia. Per facilitarne il recupero è possibile prevedere la clausola di franchigia a recupero garantito, in base alla quale l'assicuratore propone al contraente, in abbinamento al contratto r.c. auto, altri contratti assicurativi, bancari o finanziari, con i quali si garantisce il recupero della franchigia. Al di fuori di questo caso le compagnie non possono mai subordinare il rilascio della polizza r.c. auto alla sottoscrizione di qualunque altra tipologia di contratto.
Le clausole di esclusione e rivalsa sono condizioni contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio e quindi il risarcimento in caso di sinistro. In presenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a liquidare il sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Es: incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza, sotto effetti di sostanze stupefacenti, guida senza patente, conducente al momento del sinistro diverso da quello indicato in contratto.
Punteggio: 4 / 5 di 1 voti
Pagina: /faq/faq_isvap_ania_04.aspx