Assicurazione Casa Garanzia Ricorso Terzi
La garanzia responsabilità civile rientra tra le polizze accessorie per la casa. Entra in gioco quando un evento relativo al fabbricato o alla conduzione di esso va a ledere soggetti terzi oppure il fabbricato o gli oggetti altrui.
Ovviamente il risarcimento assicurativo subentrerà soltanto quando gli eventi che generano il danno siano accidentali. La polizza risarcirà qualsiasi danno verificatosi nell'immobile dell'assicurato e negli spazi aperti immediatamente adiacenti. Esempi di situazioni coperte da assicurazioni sono: caduta di un vaso o di un pezzo di cornicione, infiltrazioni d'acqua o allagamento per la rottura di tubazioni, avvelenamento o intossicazione da cibo. La copertura si estenderà soltanto nel caso in cui il danno sia stato provocato a terze persone come vicini, amici, conoscenti, estranei o anche parenti, che però non risiedano nell'immobile dell'assicurato.
Unica eccezione a questa regola, si ha quando l'assicurazione è stata stipulata per l'intero condominio e l'evento si verifica nelle parti in comune tra i condomini: in questo caso i proprietari degli appartamenti e i loro familiari saranno da considerarsi come terze persone lese. Il proprietario di un appartamento in condominio potrà chiedere il risarcimento se subirà un danno nelle parti comuni, come per esempio un infortunio. Allo stesso modo, se problematiche al suo appartamento causeranno danni agli spazi comuni, potrà usufruire della copertura assicurativa. Generalmente in questi casi, la polizza non si limita a coprire gli spazi comuni, ma si estende anche al vicinato: se ad essere danneggiati saranno i fabbricati limitrofi al condominio, scatterà il risarcimento.
L'indennizzo non entrerà in forza nel caso in cui, a subire il danno, siano soggetti che per definizione non possono essere considerati terzi. In questa categoria rientrano il coniuge e altri parenti e affini che convivano con l'assicurato. Non sono considerati soggetti terzi anche i dipendenti dell'assicurato, nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi durante i lavori di manutenzione o costruzione dell'immobile. Se la polizza si riferisca ad una società o ad altre persone giuridiche, saranno esclusi dalla categoria dei soggetti terzi il rappresentante legale, i soci a responsabilità limitata, l'amministratore e i parenti dell'assicurato.
Le esclusioni previste dalla polizza non si limitano ai soggetti, ma riguardano anche alcune tipologie di danno. Sono esclusi infatti gli eventi dannosi verificatisi in occasione di lavori di straordinaria manutenzione o demolizione degli immobili, ma anche macchie di umidità, infiltrazioni, stillicidio di acque, reflusso della fogna ad eccezione delle rotture delle tubazioni. Non verranno risarciti i danni a terzi avvenuti in caso di furto nel proprio immobile o i danni causati a cose o animali custoditi o posseduti. Saranno poi anche esclusi i danni derivanti dalle attività esercitate a livello professionale o industriale dall'assicurato o dai suoi familiari.
Un' ultima precisazione: è importante non confondere questa garanzia con la polizza ricorso terzi del capofamiglia. La garanzia che abbiamo presentato copre soltanto i danni arrecati a un terzo dagli eventi legati alla propria abitazione, mentre la polizza responsabilità civile del capofamiglia avrà un'estensione maggiore e coprirà un ventaglio molto più ampio di situazioni dannose nei confronti di terzi.
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